Sono le 15.30 di giovedì 20 agosto quando, nell’aula del tribunale di Ivrea, il collegio legge il dispositivo della sentenza del processo nato dall’inchiesta Echidna. Una lettura attesa da mesi e destinata a segnare la conclusione del primo grado per gli imputati rimasti nel processo ordinario.
Le condanne
Il giudice ha letto proprio pochi minuti fa le condanne, una dopo l’altra.
«Dichiara Pasqua Giuseppe colpevole dei reati a medesimo ascritti ai capi 1, 2, 4, 29 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e alle aggravanti contestate, nonché operato l’aumento per la continuazione, lo condanna alla pena di anni 15 e mesi 10 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di mantenimento in carcere.
Dichiara Pasqua Domenico Claudio responsabile dei reati a medesimo ascritti ai capi 1 e 2 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, nonché operato l’aumento per la continuazione, lo condanna alla pena di anni 14 e mesi 6 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, comprese quelle di mantenimento in carcere.
Dichiara Pasqua Michael responsabile del reato al medesimo ascritto al capo 1 di imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Dichiara Rotolo Filippo responsabile del reato al medesimo ascritto al capo 2 di imputazione e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’articolo 628, comma 3, numero 1, codice penale, lo condanna alla pena di anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Dichiara Vella Giancarlo responsabile del reato al medesimo ascritto al capo 6 di imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Dichiara Scardino Danilo responsabile del reato al medesimo ascritto al capo 12 di imputazione, escluse le aggravanti contestate e gli effetti della recidiva contestata, esclusa la continuazione, lo condanna alla pena di anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 700 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Dichiara Mascolo Antonio responsabile dei delitti al medesimo contestati ai capi 17, limitatamente agli articoli 10 e 14 legge 497 del ’74, e 18 di imputazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice così come riqualificata, nonché operato l’aumento per la continuazione, lo condanna alla pena di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro 2.200 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali».
Sono queste condanne pronunciate dal collegio. Ma il verdetto riserva anche assoluzioni e dichiarazioni di non doversi procedere.
Fantini assolto
Il nome che più attendeva il verdetto era quello di Roberto Fantini, imprenditore di Rivarolo Canavese ed ex amministratore delegato di Sitalfa. Per lui la Procura aveva chiesto una condanna a 7 anni e 4 mesi di reclusione, sostenendo l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.
Il dispositivo letto in aula alle 15.30 è però di assoluzione.
Il giudice legge:
«Visto l’articolo 530, comma 2, codice di procedura penale, assolve Fantini Roberto dai delitti contestati ai capi 5, 31, 32, 33 per non aver commesso il fatto, e dal delitto di cui al decreto che dispone il giudizio emesso dalla Corte d’Appello di Torino in data 17/12/2024 perché il fatto non sussiste».
Fantini, dunque, è assolto. Il tribunale non lo condanna per le contestazioni rimaste a suo carico nel processo. Una conclusione opposta alla richiesta formulata dalla pubblica accusa nella requisitoria.
Il dispositivo prevede inoltre l’assoluzione di Antonio Mascolo, limitatamente al delitto di cui all’articolo 9 della legge 497/74:
«Visto l’articolo 530, comma 2, codice di procedura penale, assolve Mascolo Antonio dal reato di cui all’articolo di cui al capo 17 di imputazione, limitatamente al delitto di cui all’articolo 9 della legge 497/74, per non aver commesso il fatto».
Per altri imputati il tribunale ha invece dichiarato il non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.
Il risarcimento al Comune di Brandizzo
Il collegio ha anche affrontato le richieste delle parti civili. Per il Comune di Brandizzo, costituito parte civile, il dispositivo stabilisce:
«Condanna Pasqua Giuseppe, Pasqua Domenico Claudio e Pasqua Michael al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita Comune di Brandizzo, in persona del sindaco pro tempore, in relazione al delitto di cui al capo 1, per la cui liquidazione rimette le parti dinanzi al giudice civile, condannando i predetti in solido tra loro al pagamento di una provvisionale pari ad euro 30.000».
I tre sono inoltre condannati, in solido, al pagamento delle spese di costituzione e difesa del Comune, liquidate in 3.500 euro oltre accessori.
Per la parte civile Ignazio Durano, invece, il tribunale ha disposto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in relazione al capo 2, quantificati in 1.100 euro, oltre rivalutazione e interessi. Giuseppe Pasqua è stato inoltre condannato al risarcimento dei danni patrimoniali relativi al capo 29, quantificati in 34.950,93 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Le pene accessorie
Il dispositivo stabilisce anche una serie di pene accessorie e misure di sicurezza. Giuseppe Pasqua, Domenico Claudio Pasqua, Michael Pasqua e Giancarlo Vella vengono dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Per Filippo Rotolo l’interdizione è invece stabilita per cinque anni.
Per Giuseppe Pasqua, Domenico Claudio Pasqua, Michael Pasqua e Vella Giancarlo viene inoltre disposta l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena principale.
Quanto alla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, il tribunale dispone l’incapacità per quattro anni nei confronti di Giuseppe Pasqua, Domenico Claudio Pasqua e Vella Giancarlo e per un anno nei confronti di Michael Pasqua.
Infine la libertà vigilata: tre anni per Giuseppe Pasqua e Domenico Claudio Pasqua, due anni per Vella Giancarlo e un anno e sei mesi per Michael Pasqua.
Il collegio ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
L’inchiesta Echidna
La sentenza chiude il primo grado del procedimento scaturito dall’inchiesta Echidna, una delle più importanti indagini della Procura di Torino sulla presenza e sulle modalità di infiltrazione della ‘ndrangheta nel territorio piemontese e, in particolare, nel settore del movimento terra, degli appalti e delle opere legate all’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.
Tra i principali imputati figuravano Giuseppe Pasqua, Domenico Claudio Pasqua e Michael Pasqua, oltre a diversi imprenditori e soggetti ritenuti dagli investigatori collegati alla rete di interessi ricostruita dalla Direzione distrettuale antimafia.
Nel procedimento era finito anche Roberto Fantini, 57 anni, di Rivarolo Canavese, volto noto dell’imprenditoria locale e per anni ai vertici di Sitalfa, società impegnata nella manutenzione dell’autostrada.
Secondo la ricostruzione della Procura, Fantini, in qualità di componente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Sitalfa dal marzo 2006 al 3 giugno 2021, avrebbe agevolato l’inserimento nei lavori di movimento terra e trasporto delle imprese riconducibili alla famiglia Pasqua.
L’accusa gli contestava, in particolare, di avere consentito l’utilizzo di mezzi e servizi della società e di avere mantenuto rapporti commerciali con la ditta riconducibile ai Pasqua anche dopo un’interdittiva antimafia che ne aveva impedito l’iscrizione alla white list.
Secondo la Procura, inoltre, ci sarebbero state sovrafatturazioni e maggiorazioni delle ore di lavoro degli autocarri rispetto alle prestazioni effettivamente svolte, con la restituzione in contanti di parte dei proventi. Una ricostruzione che avrebbe dovuto dimostrare, per l’accusa, la consapevole agevolazione degli interessi della presunta organizzazione criminale.
Fantini, difeso dall’avvocato Roberto Capra, si è sempre dichiarato estraneo alle accuse.
La Procura, con il pubblico ministero Valerio Longi, aveva chiesto per lui 7 anni e 4 mesi di carcere. Il tribunale ha invece pronunciato l’assoluzione.