Prossime scadenze fiscali, guida al pagamento delle tasse comunali

Ivrea. Ivrea. Entro il 16 giugno acconti Imu e Tasi per il 2017; entro il 30 giugno prima rata Tari. Tasi dovuta solo sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce) applicando un’aliquota del 2,5 per mille.

Prossime scadenze fiscali, guida al pagamento delle tasse comunali
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Ivrea. Ivrea. Entro il 16 giugno acconti Imu e Tasi per il 2017; entro il 30 giugno prima rata Tari. Tasi dovuta solo sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce) applicando un’aliquota del 2,5 per mille.

Ivrea. Entro il 16 giugno acconti Imu e Tasi per il 2017; entro il 30 giugno prima rata Tari. Tasi dovuta solo sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce) applicando un’aliquota del 2,5 per mille. E’ esclusa per tutti gli altri immobili, comprese le abitazioni principali. Imu: aliquota pari a 0,6% per le abitazioni e pertinenze dei fabbricati di cat. catastale A/1, A/8 e A/9 destinate ad abitazione principale e fattispecie assimilate, con l’applicazione della detrazione di  € 200,00 di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; aliquota pari a 0,575% per le unità abitative e relative pertinenze possedute da ATC e regolarmente assegnate, con l’applicazione della detrazione di € 200,00 di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; aliquota pari a 0,76% limitatamente ai contratti a canoni concordati già stipulati alla data del 31/12/2011; aliquota pari a 0,96% per i fabbricati di cat. catastale D (di cui 0,76% di competenza dello Stato); aliquota ordinaria pari a 1,01% per i fabbricati appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero per l’abitazione tenuta a propria diposizione, se non rientranti nella casistica di cui all’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47; aliquota ordinaria pari a 1,01% per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti da cittadini residenti ad Ivrea; aliquota ordinaria pari a 1,06% per tutti gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili e terreni agricoli) posseduti da persone giuridiche enti ed associazioni non riconosciute,società di persone e cittadini non residenti in Ivrea. L'Imu non è dovura per l'abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7), di categoria catastale diversa  da A1, A8 e A9 e fattispecie assimilate (unità immobiliare e relative pertinenze posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazioni non risulti locata; abitazione ex coniugale assegnata con provvedimento giurisdizionale ad uno degli ex coniugi; fabbricati appartenenti a personale in servizio permanente presso le Forze Armate, Polizia, Vigili del Fuoco, personale appartenente alla carriera prefettizia posseduto e non concesso in locazione; immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso); unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati.  Fabbricati rurali strumentali; terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (già fogli di mappa esenti dall’ICI) e i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. La Tasi è dovuta  solo sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permane tale destinazione e non siano locati (c.d. beni merce) applicando un’aliquota del 2,5 per mille. E’ esclusa per tutti gli altri immobili, comprese le abitazioni principali. Modalità di pagamento: il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, riportando oltre al codice catastale del Comune di Ivrea (E 379), i seguenti codici tributo: - 3912 IMU abitazione principale e relative pertinenze cat. A/1, A/8 e A/9 8(di competenza del Comune);   3914 IMU terreni (di competenza del Comune); 3916 IMU aree fabbricabili (di competenza del Comune); 3918 IMU altri fabbricati (di competenza del Comune);  3925 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,76% (di competenza dello Stato); 3930 IMU fabbricati cat. D aliquota 0,20% (incremento di competenza del Comune). 3961 TASI altri fabbricati (solo beni merce). Il pagamento della TARI (Tassa Rifiuti) dovrà essere effettuato tramite modello F24 in 2 rate, entro il 30 giugno 2017 ed il 30 settembre 2017. I modelli F24 verranno recapitati già compilati ed utilizzabili per il versamento.

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