emergenza covid-19

Dpcm Pasqua: tutti in zona rossa, ecco i dettagli

Ok alle visite ai parenti con le stesse modalità adottate nel periodo natalizio.

Dpcm Pasqua: tutti in zona rossa, ecco i dettagli
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Ecco il nuovo decreto, Pasqua in zona rossa. L’Italia torna a tingersi di rosso per la vigilia, Pasqua e Pasquetta.

Dpcm Pasqua

Tutta Italia tornerà zona rossa nei giorni della vigilia di Pasqua,  a Pasqua e a Pasquetta, ad eccezione della Sardegna, unica regione in fascia bianca. Un po’ come successo a Natale, anche a Pasqua nell’intero paese saranno in vigore misure più restrittive.

E’ quanto prevede la bozza di decreto legge “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19” in discussa e approvata questa mattina  dal Consiglio dei ministri.

I giorni

La zona rossa è quindi prevista sull’intero territorio nazionale per i  giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni i cui territori si collocano in zona bianca.

Come successo nel periodo di Natale vi sarà però una importante  deroga alla regola: sarà possibile uscire una volta al giorno per  andare in un’altra abitazione (diversa dalla propria) all’interno della stessa regione. Sarà quindi possibile andare a trovare amici e parenti.

Attenzione però: lo spostamento sarà consentito a un massimo di due persone adulte che potranno portare con sé bambini di età inferiore a 14 anni che siano conviventi o disabili.

Spostamenti

Gli spostamenti saranno consentiti sempre e soltanto entro il limite orario del coprifuoco (ovvero vietati in un arco temporale compreso fra le 22 e le 5).

Questo il testo  in bozza

1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.

2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 19 del 2020:
a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4.6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

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