Esenzione ticket per redditi bassi

La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali

Esenzione ticket per redditi bassi
Pubblicato:
Aggiornato:

La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali

La Regione Piemonte ha prorogato al 31 marzo 2018 la validità delle attestazioni di esenzione per reddito, già rilasciate dalle Aziende sanitarie locali. Le categorie che usufruiscono dell’esenzione sono:

• cittadini con meno di 6 o più di 65 anni, con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro, (codice E01);

• cittadini titolari o a carico di altro soggetto titolare, di assegno (ex pensione) sociale, (codice E03);

• cittadini titolari o a carico di altro soggetto titolare, di pensione al minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico, (codice E04);

• residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età- codice (E05)- compartecipazione alla spesa farmaceutica.

I cittadini in possesso del certificato di esenzione con il codice E02,disoccupati e lavoratori in mobilità, dovranno recarsi alla propria Azienda sanitaria locale di riferimento per l’eventuale rinnovo del certificato. Considerata l’estrema variabilità della condizione, la proroga non è automatica.

Come per gli anni passati, l’assessorato regionale alla Sanità ricorda che il cittadino, le cui condizioni di reddito non determinano più il diritto all’esenzione dal ticket, deve comunicare alla propria Asl di riferimento la modifica, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

La delibera di Giunta ribadisce l’esclusione dagli elenchi dei soggetti esenti per i cittadini che, in base ai controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate (attraverso le funzionalità operative del sistema Tessera Sanitaria) sulle dichiarazioni rese sino al 31.12.2015, sono stati oggetto di verifica negativa, ossia risulta che hanno attestato il falso rispetto alle loro condizioni di reddito.
Nei loro confronti l’ASL provvederà a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell’indebito, la cancellazione dagli elenchi degli esenti.
Ma gli stessi soggetti, qualora ritengano di essere - attualmente - in possesso dei requisiti di reddito per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, potranno presentare una nuova auto-certificazione che ne attesti il diritto.

Seguici sui nostri canali