Tatuaggi e piercing, obbligatoria la formazione
Anche in Piemonte diventa obbligatoria la formazione per gli esercenti l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente: la Giunta Regionale, infatti, ha approvato con delibera la “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”.
Anche in Piemonte diventa obbligatoria la formazione per gli esercenti l’attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente: la Giunta Regionale, infatti, ha approvato con delibera la “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”.
La Delibera regionale prevede un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività, finalizzato ad acquisire adeguate conoscenze sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione. Il percorso prevede 94 ore totali (comprensive di esame finale) suddivise in 4 moduli (coloro che svolgono l’attività da almeno due anni hanno l’obbligo di frequenza del solo 4° modulo, la frequenza complessiva è invece obbligatoria per coloro che devono avviare l’attività): il possesso dell’attestato di frequenza con profitto al corso è, infatti, condizione necessaria per l’apertura di nuove attività. Il corso prevede come docenti medici, chimici, infermieri, tecnici della prevenzione, esperti in materie giuridiche e operatori Arpa. Tra gli argomenti di studio: anatomia e fisiologia della pelle, prevenzione delle malattie infettive (Hiv, epatite virale), sterilizzazione, disinfezione, rischi per la salute (reazioni avverse, allergie), requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, normative europee, nazionali e regionali, aspetti medico-legali, smaltimento dei rifiuti, ecc. Il corso non è obbligatorio per coloro che effettuano esclusivamente la foratura del lobo dell’orecchio (anche come prestazione complementare alle attività di farmacia, parafarmacia e di vendita di monili o di oggetti preziosi) e non abilita ad effettuare attività di piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa (es. lingua, genitali, mammelle).