Ticket "targati" quanto sono regolari? Risponde l'esperto

La Ivrea Parcheggi spa, al dichiarato fine di eliminare il fenomeno dei così detti parcheggiatori abusivi, ha recentemente previsto, in via sperimentale limitatamente all’area di piazza Freguglia, che per la validità del ticket parcheggio l’automobilista debba indicare anche il numero di targa del veicolo parcheggiato. Ma è regolare chiedere i dati della targa? Lo abbiamo chiesto all'esperto.

Ticket "targati" quanto sono regolari? Risponde l'esperto
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La Ivrea Parcheggi spa, al dichiarato fine di eliminare il fenomeno dei così detti parcheggiatori abusivi, ha recentemente previsto, in via sperimentale limitatamente all’area di piazza Freguglia, che per la validità del ticket parcheggio l’automobilista debba indicare anche il numero di targa del veicolo parcheggiato. Ma è regolare chiedere i dati della targa? Lo abbiamo chiesto all'esperto.

La Ivrea Parcheggi spa, al dichiarato fine di eliminare il fenomeno dei così detti parcheggiatori abusivi, ha recentemente previsto, in via sperimentale limitatamente all’area di piazza Freguglia, che per la validità del ticket parcheggio l’automobilista debba indicare anche il numero di targa del veicolo parcheggiato. Seppur la cosa appaia legittima alla luce delle norme del codice della strada (dove è previsto “l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista”), suscita enorme perplessità la finalità indicata dal gestore dei parcheggi. Dubitiamo fortemente, infatti, che la nuova regola possa arginare “il problema dell’accattonaggio nei parcheggi”, poiché lo stesso continuerà senz’altro. È evidente, per contro, lo scopo dissimulato: aumentare le entrate dell’Ivrea parcheggi e del Comune. Giova allora ripercorrere la finalità della sosta a pagamento. In origine la previsione di una tariffa per la sosta era legittima solo se il parcheggio era custodito, nel qual caso trovava “giustificazione nel rapporto privatistico che si instaura, accanto a quello pubblicistico attinente agli interessi generali sull'uso del parcheggio, con l'affidamento e l'assunzione in custodia del veicolo, mentre nel diverso caso di parcheggio non custodito, mancando quel rapporto privatistico il suddetto onere economico resta privo di causa, non potendo in particolare essere qualificato come tassa o canone per la concessione di suolo pubblico, riguardando un uso generale e non speciale di beni pubblici” (ex multis Cassazione civile , sez. I, 13 gennaio 1988, n. 179). Con la Legge 122/89 fu quindi previsto che i Comuni potessero creare “aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”. Lo scopo della norma era di limitare l’uso del veicolo privato in quelle aree urbane particolarmente congestionate. Attualmente i comuni possono istituire aree a pagamento solo se motivatamente indicate come “di particolare rilevanza urbanistica” (normalmente i centri storici), ovvero solo se nelle vicinanze o dinanzi a parcheggi non a pagamento. Nella pratica, per contro, le strisce blu non sono utilizzate per scoraggiare l’uso dell’auto privata ma solo al fine di “fare cassa”. Sul punto è sintomatica la rivolta dei comuni contro il Ministro dei Trasporti secondo cui “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall'articolo 157, comma 6, e precisamente l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l'obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo” (pareri n. 25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015). In buona sostanza i sindaci si vedono privati di entrate comunali (che in spregio di ogni principio di buona amministrazione spesso vengono inserite nei bilanci preventivi) e, con la motivazione errata di tutelare i propri bilanci (dovrebbero invece avere riguardo la circolazione stradale e la salute dei cittadini) continuano ad elevare le contravvenzioni (annullabili cfr. per tutte Tribunale di Treviso, Sentenza n. 1069/2016). L’illegittimità dell’utilizzo del potere chiedere un ticket per la sosta rende, pertanto, annullabili le contravvenzioni irrogate.
Valerio Donato, avvocato

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