Amianto Olivetti depositato il ricorso in Cassazione

In appello era stato ribaltato il verdetto di primo grado pronunciato dal Tribunale di Ivrea, assolvendo tutti gli imputati.

Amianto Olivetti depositato il ricorso in Cassazione
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Amianto Olivetti depositato il ricorso in Cassazione dopo la sentenza di Appello che ha ribaltato il verdetto di primo grado, assolvendo tutti gli imputati.

Amianto Olivetti

Continua il processo sull'amianto Olivetti e ieri la Procura Generale di Torino ha presentato il ricorso in  Cassazione. In appello era stato ribaltato il verdetto di primo grado pronunciato dal Tribunale di Ivrea, assolvendo tutti gli imputati. Tra loro nomi illustri come i fratelli De Benedetti o l'ex ministro Corrado Passera.

La sentenza di Appello

La Corte di Appello ha ritenuto di aprire l’ampio percorso argomentativo rammentando il principio cardine di ogni sentenza penale - ha spiegato l'avvocato Giulio Calosso incaricato dal Comune di Ivrea parte civile per il danno di immagine subito - Il giudice condanna se l’imputato risulta colpevole “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il che vuol dire che la condanna penale è possibile solo in presenza della certezza processuale della responsabilità dell’imputato. Mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, ma la semplice non certezza della colpevolezza. I Giudici di Appello, contrariamente a quanto aveva stabilito il Giudice di primo grado, hanno ritenuto che nel processo non sia stata fornita la prova della sussistenza. Oltre ogni ragionevole dubbio, di un nesso causale tra le esposizioni all’amianto, subite dalle persone offese nei periodi di impiego professionale in Olivetti, e le malattie tumorali. Corte di Appello e Tribunale hanno, infatti, condiviso solo ciò che il dibattito scientifico considera pacifico.

I punti cruciali

L’esposizione all’amianto provoca il mesotelioma e ne è la causa principale;  non esiste una dose-soglia (innocua) al di sotto della quale l’esposizione ad amianto possa dirsi priva di rischio. Esiste una relazione tra esposizione e tasso di incidenza della malattia, in virtù della quale all’aumento della dose cumulativa corrisponde l’aumento della probabilità di insorgenza del mesotelioma, cioè aumenta l’incidenza (vale a dire la frequenza dei casi di malattia).

La rilevanza causale

Si deve escludere la rilevanza causale, nel singolo, di ogni eventuale esposizione subita dopo il completamento della fase di induzione del processo patogenetico, cioè dopo che la malattia è divenuta irreversibile - prosegue l'avvocato Calosso - Al di là di ciò, Corte di Appello e Tribunale hanno assunto posizioni diametralmente opposte. Il Tribunale ha accolto la teoria esplicativa del meccanismo della cancerogenesi da amianto definita “Multistadio” o “Dose-dipendenza”, in virtù della quale le fibre di amianto sono in grado tanto di avviare il processo di trasformazione maligna, quanto di fornire alle cellule stimolo proliferativo.

L'insorgenza del tumore

All’aumento della dose cumulativa corrisponde l’aumento della probabilità di insorgenza del mesotelioma, ma corrisponde anche la riduzione significativa dei tempi di latenza del mesotelioma (provocandone una anticipata insorgenza) e, infine, corrisponde (a malattia insorta) l’accelerazione del decorso (che contribuisce a ridurre i tempi di sopravvivenza).
Si tratterebbe di una legge scientifica universale, dotata cioè di certezza/alta credibilità razionale, anche in relazione al cd. “Effetto acceleratore”, che consente di attribuire un sicuro ruolo causale sia alle esposizioni avvenute prima delI’innesco del processo cancerogenetico, sia a quelle successive, fino a una finestra temporale compatibile con la latenza minima, stimata, “in via prudenziale”, dai più recenti e condivisi studi scientifici, in quindici anni. Sarebbe, dunque, irrilevante il fatto che non sia possibile accertare il momento preciso di insorgenza della malattia, atteso che è sufficiente che la condotta dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Appello ha, invece, preso nettamente le distanze da tale teoria osservando che non si registra affatto, in ambito scientifico, un consenso  unanime in ordine alla validità del modello “Multistadio” ai fini della comprensione del meccanismo di carcinogenesi da amianto: “L’attuale impossibilità di scansionare temporalmente le fasi di sviluppo della malattia e, in specie, di collocare nel tempo l’inizio e la fine della fase di “induzione”, costituisce un insormontabile ostacolo all’individuazione delle singole esposizioni causalmente rilevanti nel singolo, il che si riverbera inevitabilmente anche sulla possibilità di ascrivere, al di là di ogni ragionevole dubbio, all’uno o all’altro “garante” la responsabilità degli eventi lesivi verificatisi. Sotto questo profilo appare, quindi, erronea la conclusione cui è pervenuto il Tribunale quando ha ritenuto esistente una legge scientifica di copertura idonea ad assumere che tutte le esposizioni a fibre di amianto intervenute prima dei 15 anni di cd. latenza minima avrebbero avuto rilevanza causale”.

L'effetto acceleratore: congetture del Pm

Inoltre, non vi sono certezze neppure in ordine al cd. “Effetto acceleratore”. Presupposto l’aumento della durata dell’esposizione, l’equivalenza tra l’anticipazione dell’insorgenza della patologia nel gruppo dei più esposti (fenomeno di gruppo) e l’accelerazione della malattia (accadimento nel singolo) è stata infatti giudicata dallo stesso consulente del PM “una congettura”: “perché nessuno è in grado di affermare con ragionevole certezza che all’aumentare dell’esposizione corrisponda una più rapida contrazione della malattia o una riduzione della durata della latenza vera e propria in ciascun ammalato”. La Corte di Appello ha preso, dunque, atto del fatto che “il cd. effetto acceleratore delle “esposizioni successive” nel singolo individuo non ha avuto, nel presente processo, validazione alcuna: in realtà, la teoria non è stata presentata da nessun esperto come una “legge universale di copertura”, necessariamente realizzata in ogni singolo caso”.

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